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D.Lvo 03/09/2003 n. 257a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformità agli obiettivi, priorità e programmi definiti dal consiglio dì amministrazione c) attua le delibere del consiglio di amministrazione d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nonchè quelle necessarie per la gestione dell'ente f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione. 1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalità dell'ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarietà dei compiti. Ai dipartimenti sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unità di secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti. 2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare a) elabora le proposte di piano triennale ed annuale per le attività di competenza b) gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato del consiglio di amministrazione c) coordina e controlla l'attività delle strutture di secondo livello d) alloca le risorse presso le strutture di secondo livello in relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente e) propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori f) coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza g) valorizza la ricerca sul territorio, anche predisponendo e proponendo accordi di programma e attività di agenzia, interagendo con tutti i soggetti pubblici e privati h) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla costituzione di nuove società, sull'acquisizione di partecipazioni e sull'avvio di attività di società, consorzi e distretti industriali sulle tematiche di competenza i) coordina, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, ove necessario, progetti e programmi comuni a più dipartimenti l) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza. Art. 14. Direzioni centrali 1. Le direzioni centrali sono unità organizzative espletanti attività di interesse generale, comuni a più organi o dipartimenti. 2. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare a) assicurano l'elaborazione dei bilanci b) curano l'amministrazione del personale c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente e) gestiscono la comunicazione esterna f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti le attività correnti della rete scientifica g) gestiscono gli affari societari h) forniscono assistenza e supporto legale i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi l) gestiscono il patrimonio immobiliare. Art. 15. Incompatibilità ed indennità 1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, di direttore generale, di direttore di dipartimento e delle strutture di cui all'articolo 14, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. 2. Il presidente dell'ENEA, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere direttori di dipartimento o di divisione o dei programmi di ricerca dell'ente, nè possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA. 3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i direttori di dipartimento non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso ente, nè possono avere altri interessi diretti e indiretti nell'attività svolta da tali società. 4. Le indennità di carica del presidente e del vice presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con Decreto del Ministro delle attività produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finan- 5. I compensi dei componenti del consiglio scientifico e del comitato di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ENEA, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo. Art. 16. Piani di attività 1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonchè le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del citato Decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attività produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale. 2. Oltre al piano triennale è previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione. 3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attività produttive ai sensi del citato Decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza. Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente: «2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente Decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.». Art. 17. Strumenti 1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 l'ENEA può anche a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati interessati b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi d) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative e) coordinare attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. 2. L'ENEA riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente. 3. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento, di organizzazione e di controllo degli stessi. Art.18. Società di gestione 1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA è autorizzata a costituire una società di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'ente. 2. Nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, la società di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristruttu- 3. La società di cui al comma 1 può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre società il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalità proprie dell'ENEA. Art. 19. Entrate 1. Le entrate dell'ENEA sono costituite a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi f) dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a società di capitali o ad altre forme associative h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività. Art. 20. Regolamenti 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, è tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attività produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unità previste dagli articoli 13 e 14, nonchè delle unità di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 |
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